La toponomastica è una delle principali competenze assegnate dalla Repubblica alle deputazioni di storia patria e alle società storiche italiane.
La toponomastica è regolata dal Regio Decreto Legge 10 maggio 1923, n. 1158 (convertito con la Legge 17 aprile 1925, n. 473), e dalla Legge 23 giugno 1927, n. 1188. In particolare l’articolo 1 Legge 1188/1927 recita:
Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della Regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione.
Di conseguenza, le intitolazioni di aree o luoghi pubblici o la loro variazione di nome, nonché l’approvazione di targhe e monumenti commemorativi, a persone decedute da oltre dieci anni può avvenire soltanto previa autorizzazione del Prefetto di competenza, acquisto il parere della Deputazione di Storia Patria.
Gli articoli 2 e 3 della stessa Legge vietano le intitolazione a personaggi deceduti da meno di dieci anni.
L’articolo 4 disciplina i casi di intitolazione a personaggi deceduti da meno di dieci anni di aree di circolazione, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti in luogo pubblico o aperti al pubblico, in casi eccezionali e in deroga al divieto espresso dagli articoli 3 e 4. In particolare il comma 2 dell’articolo 4 dispone che tali intitolazione devono essere autorizzate dal Prefetto di competenza territoriale, accertato che i personaggi cui si vuole intitolare «abbiano benemeritato alla nazione».
Le richieste di intitolazione a personalità decedute da meno di dieci anni devono essere inoltrate al Prefetto di competenza territoriale (mediante istanza, con allegata la delibera di Giunta comunale concernente l’oggetto della richiesta, la planimetria dell’area territoriale interessata e un profilo biografico del personaggio).
Il Prefetto, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, acquisirà il parere della Deputazione di Storia Patria competente per territorio e nel caso di monumenti, lapidi o ricordi permanenti, anche alla competente Soprintendenza (come previsto dall’articolo 3, nonché dall’articolo. 1 del Regio Decreto Legge 1158/1923, relativo alla variazione di denominazione).