Deputazione

Statuto della Deputazione di Storia Patria per il Friuli

 

TITOLO I

Denominazione e fini

 

Articolo 1

La Deputazione di Storia Patria per il Friuli, istituita con De­creto Luogotenenziale il 15 dicembre 1918, n. 2026, ha sede in Udine.

Essa si propone di promuovere ricerche e studi sulla storia friulana e raccoglierne e pubblicarne le fonti cronistiche e docu­mentarie di particolare importanza, come, ad esempio, codici di­plomatici, raccolte statutarie e di cronache, schedari, regesti ed inventari, nonché formulare pareri in materia di toponomastica a norma di legge.

 

 

TITOLO II

Deputati e Soci

 

Articolo 2

La Deputazione si compone di Deputati e di Soci. I Deputati e i Soci costituiscono il Corpo Accademico. Que­sto, l'Assemblea dei Deputati, il Consiglio di Presidenza e il Colle­gio dei Revisori costituiscono gli organi della Deputazione.

 

Articolo 3

Possono essere nominati Deputati studiosi che abbiano dimo­strato particolare competenza nelle ricerche storiche riguardanti il Friuli.

Il loro numero è fissato in venti.

I Deputati vengono designati dall'Assemblea dei Deputati, su proposta del Consiglio di Presidenza, e sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Dopo una permanenza di venti anni nel grado, i Deputati passano in soprannumero con la qualifica di «Deputati emeriti», conservando tutte le prerogative dei Deputati effettivi. I relativi po­sti sono dichiarati vacanti.

Tutti i Deputati ricevono gratuitamente le pubblicazioni so­ciali.

 

Articolo 4

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:

a) onorari;

b) benemeriti;

c) corrispondenti nazionali;

d) corrispondenti stranieri;

e) ordinari.

I Soci, a qualsiasi categoria appartengano, sono nominati dal­l'Assemblea dei Deputati, salvo quanto è stabilito nel capoverso del successivo art. 5.

 

Articolo 5

Possono essere nominati Soci onorari, su proposta di almeno sei Deputati, coloro che abbiano giovato in modo cospicuo all'atti­vità della Deputazione, o che abbiano acquisito meriti «eccezionali» per gli studi storici friulani.

Sono considerati Soci onorari pro tempore i Sindaci delle città capoluogo di provincia del Friuli, e cioè di Gorizia, Pordenone, Udine ed i Presidenti delle province stesse.

 

Articolo 6

Possono essere nominati Soci benemeriti, su proposta del Consiglio di Presidenza, coloro che con cospicui contributi in da­naro o con l'apporto di altri beni abbiano dato notevole incremen­to all'attività della Deputazione.

 

Articolo 7

Possono essere nominati Soci corrispondenti nazionali, su proposta di almeno cinque Deputati, gli italiani cultori di discipli­ne storiche ai quali siano dovuti scritti ragguardevoli concernenti il Friuli.

Essi hanno diritto di acquistare le pubblicazioni della Depu­tazione a metà prezzo di copertina.

Il loro numero non può essere superiore a cinquanta.

 

Articolo 8

Possono essere nominati Soci corrispondenti stranieri, su proposta del Consiglio di Presidenza, gli studiosi appartenenti ad altri Stati i quali abbiano, con importanti scritti di storia o di argomen­to affine, illustrato il Friuli. Il loro numero non può essere superio­re a sette.

Essi, al pari dei Soci onorari e benemeriti, hanno il diritto di ricevere gratuitamente il periodico sociale «Memorie Storiche Forogiuliesi» e di acquistare le altre pubblicazioni con l'abbuono del 50% sul prezzo di copertina.

 

Articolo 9

Possono essere nominati Soci ordinari coloro che ne abbiano fatta domanda al Presidente.

Coll'ammissione nel Corpo Accade­mico essi prendono impegno ad acquistare le pubblicazioni della Deputazione al prezzo di copertina coll'abbuono del 25%.

 

Articolo 10

I diplomi sociali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e muniti del sigillo della Deputazione.

 

 

TITOLO III

Organi e funzioni

 

Articolo 11

II Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vi­ce Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere della Deputazione, elet­ti fra i Deputati emeriti ed effettivi dall'Assemblea dei Deputati, la quale nomina pure il Collegio dei Revisori, formato da tre membri che possono essere anche estranei alla Deputazione.

L'Assemblea stessa ha facoltà di eleggere, scegliendolo tra i Deputati, un Vice Segretario. Potrà eleggere anche un Bibliotecario, per la conservazione delle raccolte librarie della Deputazione, sce­gliendolo tra i Deputati o tra i Soci.

Tutte le cariche hanno durata triennale, e gli uscenti sono confermabili.

Le nomine dei componenti del Consiglio di Presidenza sono comunicate alla Presidenza della Giunta Regionale.

 

Articolo 12

II Consiglio di Presidenza può nominare un impiegato d'ordi­ne il quale cura la corrispondenza sotto la direzione del segretario, custodisce le pubblicazioni ed attende agli altri compiti che gli sia­no assegnati dallo stesso Consiglio di Presidenza, il quale ne fissa la retribuzione.

Il Consiglio di Presidenza vigila sull'amministrazione finan­ziaria, che viene esercitata per mezzo del Tesoriere; provvede alla nomina del Comitato di redazione delle «Memorie Storiche Forogiuliesi», di cui all'art. 26, stabilisce la data e il programma del Con­vegno annuale della Deputazione e di eventuali altre riunioni.

 

Articolo 13

II Presidente rappresenta legalmente la Deputazione in tutto ciò che ad essa si riferisce, tanto presso le Autorità quanto presso gli Enti pubblici ed i privati.

Egli convoca e presiede il Corpo Ac­cademico, l'Assemblea dei Deputati, il Consiglio di Presidenza. Firma i diplomi e gli altri provvedimenti di nomina, il carteggio e le deliberazioni; cura l'esatta osservanza dello Statuto; soprin­tende ai lavori scientifici e all'andamento finanziario della Depu­tazione.

 

Articolo 14

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal Deputato più anziano di nomina.

 

Articolo 15

II Segretario compila i processi verbali delle sedute dell'As­semblea dei Deputati, del Corpo Accademico e delle altre riunioni generali; cura la conservazione dell'archivio, conserva e aggiorna l'Albo dei Deputati e dei Soci, controfirma i diplomi firmati dal Presidente, è responsabile del carteggio, fa periodiche relazioni all'Assemblea dei Deputati sull'andamento della Deputazione dal la­to scientifico, cura la conservazione dei libri, nonché il deposito delle pubblicazioni della Deputazione. Provvede alla spedizione de­gli inviti per le sedute del Consiglio, dell'Assemblea e del Corpo Ac­cademico, per il Convegno della Deputazione e per le riunioni ge­nerali.

 

Articolo 16

II Tesoriere, in accordo con il Consiglio di Presidenza, compi­la il bilancio consuntivo che viene sottoposto poi all'esame del Col­legio dei revisori e all'approvazione dell'Assemblea dei Deputati. Riscuote e custodisce il danaro che pervenga per qualunque titolo alla Deputazione; eseguisce pagamenti su regolari mandati firmati dal Presidente, cura la tenuta dei registri contabili e i relativi docu­menti; ha in custodia la mobilia e ne cura l'inventario. In caso di assenza o impedimento il Tesoriere è sostituito da un Deputato, designato dall'Assemblea dei Deputati.

 

Articolo 17

L'Assemblea dei Deputati, emeriti ed effettivi, è convocata dal Presidente su conforme avviso del Consiglio di Presidenza, o quan­do ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei Deputati.

Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea dei Deputati devo­no essere spediti dal Segretario almeno otto giorni prima della data fissata. Qualora siano previste votazioni per la nomina dei nuovi De­putati e Soci, l'avviso deve essere spedito almeno dodici giorni pri­ma.

 

Articolo 18

All'avviso di convocazione di cui all'ultimo capoverso dell'ar­ticolo precedente deve essere allegato l'elenco dei Soci proposti per la nomina a nuovi Deputati. A parità di voti è preferito chi abbia maggiore anzianità come socio e qualora i proposti abbiano anzianità uguale quali soci, il più anziano di età.

 

Articolo 19

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Deputati sono prese a maggioranza di voti. Ciascun Deputato può avere una delega.

Le sedute sono valide, in prima convocazione, qualora siano intervenuti almeno metà dei Deputati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

 

Articolo 20

Ogni anno l'Assemblea dei Deputati è convocata, non più tar­di del mese di febbraio, per la discussione e l'approvazione del bilancio. Alla detta Assemblea deve essere presentata una relazione dei revisori dei conti.

 

Articolo 21

II Convegno della Deputazione, al quale partecipa l'intero Corpo Accademico, si riunisce ogni anno in una località delle tre province friulane. Esso ha l'esclusivo scopo di far conoscere l'opera scientifica della Deputazione.

Il Presidente fa una relazione sull'attività svolta dalla Deputazione durante il periodo intercorso dal precedente convegno. Uno dei Deputati o Soci, su designazione del Consiglio di Presidenza, pronuncia al Convegno un discorso su tema attinen­te agli studi propri della Deputazione. Altri Deputati e Soci posso­no fare brevi comunicazioni, previo accordo colla Presidenza.

Il Convegno è pubblico.

 

Articolo 22

Gli avvisi di convocazione del Convegno sono inviati almeno otto giorni prima della data fissata, ai Deputati ed ai Soci di tutte le categorie.

La località e la data del Convegno sono fatte conosce­re anche a mezzo della stampa.

 

Articolo 23

Oltre al Convegno, il Consiglio di Presidenza può convocare ogni anno una o più riunioni generali, allo scopo di udire comuni­cazioni di Deputati e di Soci, o per discutere problemi storici da es­si proposti d'accordo col Consiglio stesso.

La convocazione può es­sere chiesta al Consiglio di Presidenza con proposta motivata da al­meno quattro Deputati.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati almeno otto giorni prima della data fissata.

 

 

TITOLO IV

Pubblicazioni

 

Articolo 24

La Deputazione cura l'edizione di due serie di pubblicazioni, l'una di carattere periodico col titolo «Memorie Storiche Forogiuliesi», e l'altra costituita da volumi autonomi.

Le «Memorie» anzidette comprendono gli «Atti» della De­putazione ed inoltre scritti originali, aneddoti, documenti e regesti, note bibliografìche di storia friulana, recensioni e notizie di interes­se storico, archeologico ed artistico.

Nei volumi autonomi sono pubblicati antichi statuti di parti­colare importanza, cronache, diari, epistolari ed in genere docu­menti e studi riguardanti la storia del Friuli.

La Deputazione può promuovere edizioni di volumi mono­grafici concernenti la storia, l'arte e la cultura riguardante il Friuli e farsene editrice essa stessa.

 

Articolo 25

La direzione delle pubblicazioni spetta al Consiglio di Presidenza.

 

Articolo 26

Ogni proposta di temi di studio o di particolari pubblicazioni deve essere redatta per iscritto, corredata da una relazione illustrati­va dell'interesse storico e da un preventivo della spesa e dei mezzi necessari, presentata al Consiglio di Presidenza, il quale è tenuto a sentire in proposito l'avviso di un Comitato di tre Deputati nomi­nati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Presidenza deve inoltre nominare un Comita­to di Redazione delle «Memorie Storiche Forogiuliesi». Il Comita­to è composto di tre membri oltre il Presidente.

 

Articolo 27

Ogni lavoro pubblicato dalla Deputazione direttamente ed a sue spese diventa proprietà della medesima, né può essere ristam­pato da altri senza il consenso dell'Assemblea dei Deputati.

 

Articolo 28

L'autore di un'opera ha diritto a 25 esemplari di essa; gli au­tori di ogni memoria inserita nel periodico sociale hanno diritto a 50 estratti della medesima.

 

Articolo 29

Alla Presidenza della Giunta Regionale nonché agli Enti che sussidiano la Deputazione, viene inviato un esemplare delle pubblicazioni ordinarie e straordinarie.

 

 

TITOLO V

Gestione finanziaria e patrimonio

 

Articolo 30

La Deputazione provvede ai propri compiti mediante contri­buti dello Stato, delle Province, dei Comuni, della Regione Friuli-Venezia Giulia, di altri Enti e di privati e coi proventi che ricava dalla vendita delle pubblicazioni, dagli interessi delle somme deposita­te, nonché da altri eventuali cespiti.

 

Articolo 31

Sono considerate spese ordinarie della Deputazione le seguen­ti:

1) per la presidenza ed il suo ufficio;

2) per il carteggio;

3) per la stampa di lettere, avvisi, circolari, diplomi;

4) per l'acquisto e la manutenzione del mobilio;

5) per la trascrizione e la riproduzione fotografica di docu­menti, monumenti e cimeli;

6) per le pubblicazioni;

7) per gli stipendi e le indennità al personale dipendente.

 

Articolo 32

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

 

Articolo 33

II patrimonio della Deputazione è formato dalla Biblioteca, dalla mobilia, dal fondo delle opere sociali e da ogni provento che non riguardi oneri di esercizio.

 

Articolo 34

Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, da donazioni, o che per qualsivoglia titolo siano da destinare ad incre­mento del patrimonio, devono essere impiegate subito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

 

Articolo 35

Non oltre il mese di aprile di ogni anno, il Presidente tra­smette alla Presidenza della Giunta Regionale una relazione mo­tivata sull'attività svolta dalla Deputazione nell'anno preceden­te.

 

 

TITOLO VI

Modifiche allo statuto

 

Articolo 36

Per modificare il presente Statuto occorre la presenza di alme­no tre quarti dei Deputati effettivi ed il voto favorevole della mag­gioranza dei presenti, siano essi effettivi o emeriti. Ciascun Depu­tato può avere una delega.

Le proposte di modifiche devono essere presentate dal Consi­glio di Presidenza, ovvero da almeno cinque Deputati. In questo se­condo caso il Consiglio di Presidenza deve convocare l'Assemblea dei Deputati entro tre mesi dalla data di presentazione delle propo­ste, per deliberare in merito. Le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto devono esse­re approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell’art. 12 del C.C.

 

 

TITOLO VII

Devoluzione dei beni

 

Articolo 37

In caso di estinzione dell'Ente, l'Assemblea dei Deputati eme­riti ed effettivi, su proposta del Consiglio di Presidenza col voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, devolverà i beni a fa­vore di altra Associazione o Fondazione culturale similare del Friuli. Ove dopo due convocazioni non sia raggiunto il voto suindi­cato, la Presidenza della Giunta Regionale effettuerà la devoluzio­ne, conformemente a quanto sopra stabilito.