TITOLO I
Denominazione e fini
Articolo 1
La Deputazione di Storia Patria per il Friuli, istituita con Decreto Luogotenenziale il 15 dicembre 1918, n. 2026, ha sede in Udine.
Essa si propone di promuovere ricerche e studi sulla storia friulana e raccoglierne e pubblicarne le fonti cronistiche e documentarie di particolare importanza, come, ad esempio, codici diplomatici, raccolte statutarie e di cronache, schedari, regesti ed inventari, nonché formulare pareri in materia di toponomastica a norma di legge.
TITOLO II
Deputati e Soci
Articolo 2
La Deputazione si compone di Deputati e di Soci.
I Deputati e i Soci costituiscono il Corpo Accademico. Questo, l'Assemblea dei Deputati, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Revisori costituiscono gli organi della Deputazione.
Articolo 3
Possono essere nominati Deputati studiosi che abbiano dimostrato particolare competenza nelle ricerche storiche riguardanti il Friuli.
Il loro numero è fissato in venti.
I Deputati vengono designati dall'Assemblea dei Deputati, su proposta del Consiglio di Presidenza, e sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Dopo una permanenza di venti anni nel grado, i Deputati passano in soprannumero con la qualifica di «Deputati emeriti», conservando tutte le prerogative dei Deputati effettivi. I relativi posti sono dichiarati vacanti.
Tutti i Deputati ricevono gratuitamente le pubblicazioni sociali.
Articolo 4
I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:
a) onorari;
b) benemeriti;
c) corrispondenti nazionali;
d) corrispondenti stranieri;
e) ordinari.
I Soci, a qualsiasi categoria appartengano, sono nominati dall'Assemblea dei Deputati, salvo quanto è stabilito nel capoverso del successivo art. 5.
Articolo 5
Possono essere nominati Soci onorari, su proposta di almeno sei Deputati, coloro che abbiano giovato in modo cospicuo all'attività della Deputazione, o che abbiano acquisito meriti «eccezionali» per gli studi storici friulani.
Sono considerati Soci onorari pro tempore i Sindaci delle città capoluogo di provincia del Friuli, e cioè di Gorizia, Pordenone, Udine ed i Presidenti delle province stesse.
Articolo 6
Possono essere nominati Soci benemeriti, su proposta del Consiglio di Presidenza, coloro che con cospicui contributi in danaro o con l'apporto di altri beni abbiano dato notevole incremento all'attività della Deputazione.
Articolo 7
Possono essere nominati Soci corrispondenti nazionali, su proposta di almeno cinque Deputati, gli italiani cultori di discipline storiche ai quali siano dovuti scritti ragguardevoli concernenti il Friuli.
Essi hanno diritto di acquistare le pubblicazioni della Deputazione a metà prezzo di copertina.
Il loro numero non può essere superiore a cinquanta.
Articolo 8
Possono essere nominati Soci corrispondenti stranieri, su proposta del Consiglio di Presidenza, gli studiosi appartenenti ad altri Stati i quali abbiano, con importanti scritti di storia o di argomento affine, illustrato il Friuli. Il loro numero non può essere superiore a sette.
Essi, al pari dei Soci onorari e benemeriti, hanno il diritto di ricevere gratuitamente il periodico sociale «Memorie Storiche Forogiuliesi» e di acquistare le altre pubblicazioni con l'abbuono del 50% sul prezzo di copertina.
Articolo 9
Possono essere nominati Soci ordinari coloro che ne abbiano fatta domanda al Presidente.
Coll'ammissione nel Corpo Accademico essi prendono impegno ad acquistare le pubblicazioni della Deputazione al prezzo di copertina coll'abbuono del 25%.
Articolo 10
I diplomi sociali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e muniti del sigillo della Deputazione.
TITOLO III
Organi e funzioni
Articolo 11
II Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere della Deputazione, eletti fra i Deputati emeriti ed effettivi dall'Assemblea dei Deputati, la quale nomina pure il Collegio dei Revisori, formato da tre membri che possono essere anche estranei alla Deputazione.
L'Assemblea stessa ha facoltà di eleggere, scegliendolo tra i Deputati, un Vice Segretario. Potrà eleggere anche un Bibliotecario, per la conservazione delle raccolte librarie della Deputazione, scegliendolo tra i Deputati o tra i Soci.
Tutte le cariche hanno durata triennale, e gli uscenti sono confermabili.
Le nomine dei componenti del Consiglio di Presidenza sono comunicate alla Presidenza della Giunta Regionale.
Articolo 12
II Consiglio di Presidenza può nominare un impiegato d'ordine il quale cura la corrispondenza sotto la direzione del segretario, custodisce le pubblicazioni ed attende agli altri compiti che gli siano assegnati dallo stesso Consiglio di Presidenza, il quale ne fissa la retribuzione.
Il Consiglio di Presidenza vigila sull'amministrazione finanziaria, che viene esercitata per mezzo del Tesoriere; provvede alla nomina del Comitato di redazione delle «Memorie Storiche Forogiuliesi», di cui all'art. 26, stabilisce la data e il programma del Convegno annuale della Deputazione e di eventuali altre riunioni.
Articolo 13
II Presidente rappresenta legalmente la Deputazione in tutto ciò che ad essa si riferisce, tanto presso le Autorità quanto presso gli Enti pubblici ed i privati.
Egli convoca e presiede il Corpo Accademico, l'Assemblea dei Deputati, il Consiglio di Presidenza. Firma i diplomi e gli altri provvedimenti di nomina, il carteggio e le deliberazioni; cura l'esatta osservanza dello Statuto; soprintende ai lavori scientifici e all'andamento finanziario della Deputazione.
Articolo 14
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal Deputato più anziano di nomina.
Articolo 15
II Segretario compila i processi verbali delle sedute dell'Assemblea dei Deputati, del Corpo Accademico e delle altre riunioni generali; cura la conservazione dell'archivio, conserva e aggiorna l'Albo dei Deputati e dei Soci, controfirma i diplomi firmati dal Presidente, è responsabile del carteggio, fa periodiche relazioni all'Assemblea dei Deputati sull'andamento della Deputazione dal lato scientifico, cura la conservazione dei libri, nonché il deposito delle pubblicazioni della Deputazione. Provvede alla spedizione degli inviti per le sedute del Consiglio, dell'Assemblea e del Corpo Accademico, per il Convegno della Deputazione e per le riunioni generali.
Articolo 16
II Tesoriere, in accordo con il Consiglio di Presidenza, compila il bilancio consuntivo che viene sottoposto poi all'esame del Collegio dei revisori e all'approvazione dell'Assemblea dei Deputati. Riscuote e custodisce il danaro che pervenga per qualunque titolo alla Deputazione; eseguisce pagamenti su regolari mandati firmati dal Presidente, cura la tenuta dei registri contabili e i relativi documenti; ha in custodia la mobilia e ne cura l'inventario.
In caso di assenza o impedimento il Tesoriere è sostituito da un Deputato, designato dall'Assemblea dei Deputati.
Articolo 17
L'Assemblea dei Deputati, emeriti ed effettivi, è convocata dal Presidente su conforme avviso del Consiglio di Presidenza, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei Deputati.
Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea dei Deputati devono essere spediti dal Segretario almeno otto giorni prima della data fissata.
Qualora siano previste votazioni per la nomina dei nuovi Deputati e Soci, l'avviso deve essere spedito almeno dodici giorni prima.
Articolo 18
All'avviso di convocazione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo precedente deve essere allegato l'elenco dei Soci proposti per la nomina a nuovi Deputati.
A parità di voti è preferito chi abbia maggiore anzianità come socio e qualora i proposti abbiano anzianità uguale quali soci, il più anziano di età.
Articolo 19
Le deliberazioni dell'Assemblea dei Deputati sono prese a maggioranza di voti. Ciascun Deputato può avere una delega.
Le sedute sono valide, in prima convocazione, qualora siano intervenuti almeno metà dei Deputati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Articolo 20
Ogni anno l'Assemblea dei Deputati è convocata, non più tardi del mese di febbraio, per la discussione e l'approvazione del bilancio.
Alla detta Assemblea deve essere presentata una relazione dei revisori dei conti.
Articolo 21
II Convegno della Deputazione, al quale partecipa l'intero Corpo Accademico, si riunisce ogni anno in una località delle tre province friulane.
Esso ha l'esclusivo scopo di far conoscere l'opera scientifica della Deputazione.
Il Presidente fa una relazione sull'attività svolta dalla Deputazione durante il periodo intercorso dal precedente convegno. Uno dei Deputati o Soci, su designazione del Consiglio di Presidenza, pronuncia al Convegno un discorso su tema attinente agli studi propri della Deputazione. Altri Deputati e Soci possono fare brevi comunicazioni, previo accordo colla Presidenza.
Il Convegno è pubblico.
Articolo 22
Gli avvisi di convocazione del Convegno sono inviati almeno otto giorni prima della data fissata, ai Deputati ed ai Soci di tutte le categorie.
La località e la data del Convegno sono fatte conoscere anche a mezzo della stampa.
Articolo 23
Oltre al Convegno, il Consiglio di Presidenza può convocare ogni anno una o più riunioni generali, allo scopo di udire comunicazioni di Deputati e di Soci, o per discutere problemi storici da essi proposti d'accordo col Consiglio stesso.
La convocazione può essere chiesta al Consiglio di Presidenza con proposta motivata da almeno quattro Deputati.
Gli avvisi di convocazione devono essere inviati almeno otto giorni prima della data fissata.
TITOLO IV
Pubblicazioni
Articolo 24
La Deputazione cura l'edizione di due serie di pubblicazioni, l'una di carattere periodico col titolo «Memorie Storiche Forogiuliesi», e l'altra costituita da volumi autonomi.
Le «Memorie» anzidette comprendono gli «Atti» della Deputazione ed inoltre scritti originali, aneddoti, documenti e regesti, note bibliografìche di storia friulana, recensioni e notizie di interesse storico, archeologico ed artistico.
Nei volumi autonomi sono pubblicati antichi statuti di particolare importanza, cronache, diari, epistolari ed in genere documenti e studi riguardanti la storia del Friuli.
La Deputazione può promuovere edizioni di volumi monografici concernenti la storia, l'arte e la cultura riguardante il Friuli e farsene editrice essa stessa.
Articolo 25
La direzione delle pubblicazioni spetta al Consiglio di Presidenza.
Articolo 26
Ogni proposta di temi di studio o di particolari pubblicazioni deve essere redatta per iscritto, corredata da una relazione illustrativa dell'interesse storico e da un preventivo della spesa e dei mezzi necessari, presentata al Consiglio di Presidenza, il quale è tenuto a sentire in proposito l'avviso di un Comitato di tre Deputati nominati dal Consiglio stesso.
Il Consiglio di Presidenza deve inoltre nominare un Comitato di Redazione delle «Memorie Storiche Forogiuliesi». Il Comitato è composto di tre membri oltre il Presidente.
Articolo 27
Ogni lavoro pubblicato dalla Deputazione direttamente ed a sue spese diventa proprietà della medesima, né può essere ristampato da altri senza il consenso dell'Assemblea dei Deputati.
Articolo 28
L'autore di un'opera ha diritto a 25 esemplari di essa; gli autori di ogni memoria inserita nel periodico sociale hanno diritto a 50 estratti della medesima.
Articolo 29
Alla Presidenza della Giunta Regionale nonché agli Enti che sussidiano la Deputazione, viene inviato un esemplare delle pubblicazioni ordinarie e straordinarie.
TITOLO V
Gestione finanziaria e patrimonio
Articolo 30
La Deputazione provvede ai propri compiti mediante contributi dello Stato, delle Province, dei Comuni, della Regione Friuli-Venezia Giulia, di altri Enti e di privati e coi proventi che ricava dalla vendita delle pubblicazioni, dagli interessi delle somme depositate, nonché da altri eventuali cespiti.
Articolo 31
Sono considerate spese ordinarie della Deputazione le seguenti:
1) per la presidenza ed il suo ufficio;
2) per il carteggio;
3) per la stampa di lettere, avvisi, circolari, diplomi;
4) per l'acquisto e la manutenzione del mobilio;
5) per la trascrizione e la riproduzione fotografica di documenti, monumenti e cimeli;
6) per le pubblicazioni;
7) per gli stipendi e le indennità al personale dipendente.
Articolo 32
L'anno finanziario coincide con l'anno solare.
Articolo 33
II patrimonio della Deputazione è formato dalla Biblioteca, dalla mobilia, dal fondo delle opere sociali e da ogni provento che non riguardi oneri di esercizio.
Articolo 34
Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, da donazioni, o che per qualsivoglia titolo siano da destinare ad incremento del patrimonio, devono essere impiegate subito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
Articolo 35
Non oltre il mese di aprile di ogni anno, il Presidente trasmette alla Presidenza della Giunta Regionale una relazione motivata sull'attività svolta dalla Deputazione nell'anno precedente.
TITOLO VI
Modifiche allo statuto
Articolo 36
Per modificare il presente Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei Deputati effettivi ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, siano essi effettivi o emeriti. Ciascun Deputato può avere una delega.
Le proposte di modifiche devono essere presentate dal Consiglio di Presidenza, ovvero da almeno cinque Deputati. In questo secondo caso il Consiglio di Presidenza deve convocare l'Assemblea dei Deputati entro tre mesi dalla data di presentazione delle proposte, per deliberare in merito.
Le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell’art. 12 del C.C.
TITOLO VII
Devoluzione dei beni
Articolo 37
In caso di estinzione dell'Ente, l'Assemblea dei Deputati emeriti ed effettivi, su proposta del Consiglio di Presidenza col voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, devolverà i beni a favore di altra Associazione o Fondazione culturale similare del Friuli.
Ove dopo due convocazioni non sia raggiunto il voto suindicato, la Presidenza della Giunta Regionale effettuerà la devoluzione, conformemente a quanto sopra stabilito.